mercoledì 14 settembre 2011

I rappresentanti acnur e anci della Commissione Territoriale di Bologna rispondono ad alcune domande

Pubblichiamo un estratto del Verbale dell' incontro con Commissione territoriale – sezione distaccata di Bologna avvenuto lo scorso 1 Luglio con i la rete regionale “Emilia-Romagna terra d'asilo”:

-        Dati: al 1 luglio 2011 sono arrivate 1221 domande, di cui esaminate circa 450. Gli esiti: al 13% è stato riconosciuto lo status di rifugiato, al 5% la protezione sussidiaria, al 13% la protezione umanitaria. Dunque un totale di 31% di riconoscimento di una forma di protezione, mentre il resto sono rigetti. Il 23% dei rigetti è avvenuto per rinuncia o irreperibilità (spesso erano casi dal CIE). Su 40 ricorsi presentati avverso decisioni della Commissione, solo uno è stato accolto. Si tenga presente nella lettura dei dati anche il particolare contesto in cui opera la Commissione di Bologna (sul cui territorio di competenza insistono 2 CIE).
-        Le audizioni non sono collegiali, ma a coppie, salvo situazioni di fragilità che richiedono la collettività. Questo deriva da ragioni di tempi, ma non solo: spesso infatti risulta preferibile per lo stesso richiedente asilo essere intervistato solo da due e non da tutti i membri. La valutazione, invece, è sempre collegiale e in quella sede emergono spesso nuove considerazioni. L'ACNUR ribadisce sempre il vantaggio dell'audizione collegiale per avere uno sguardo plurimo ed affrontare la complessità dei casi. Naturalmente, le richieste dei richiedenti (ad es. di fare uscire un membro o l'interprete) vanno seguite. L'intervista consiste di due fasi: 1) aspetti biografici: arrivo, provenienza, famiglia, etnia, studi fatti, lavoro, viaggio,...); 2) motivo della fuga e motivazioni alla base dell'impossibilità di rientro. A seconda degli elementi che emergono nella I fase, la II fase sarà più o meno complessa. Viene chiesta conferma o meno del contenuto del C3 e talvolta, soprattutto per chi viene dal CIE, questa conferma manca. Ciò comunque non influisce sulla decisione finale.
-        La società che ha vinto l'appalto per l'interpretariato fa questo lavoro da anni. Vi sarebbe tuttavia bisogno di una formazione specifica perché talvolta alcuni “filtrano” e mediano le informazioni.
-        L'irreperibilità è abbastanza fisiologica. È comunque possibile per un irreperibile fare l'audizione in seguito, spiegando i motivi dell'assenza.
-        Preparazione delle audizioni: il membro ACNUR legge sempre tutti i documenti che giungono e fa ricerca COI. Esisteva un Servizio della Commissione Nazionale per questo, ma è stato tagliato per mancanza di fondi.
-        Prospettive: l'unica precedenza è per chi ha vulnerabilità, non vi sono altre indicazioni dal Ministero al momento. Sono previste anche nuove Commissioni (ad es. a Verona e Cagliari) per aiutare in questo periodo. È comunque il Presidente della Commissione che calendarizza le audizioni.


Domande dei partner della rete e risposte della Commissione:

- Applicazione e modalità di comunicazione in relazione all'art. 13 comma 2 del decreto legislativo 25/2008: molto importante capire se la Commissione accetta che i richiedenti protezione internazionale vulnerabili siano accompagnati da personale di sostegno (assistenti sociali, responsabili di progetto etc.) oltre che da legali e come fare per chiederlo. Sarebbe inoltre importante sapere se l'intervista viene realizzata  dalla Commissione in sede collegiale o da membri con una formazione particolare sulle vittime di tortura e infine se ed in quali fasi è  possibile inviare della documentazione da mettere agli atti. Le relazioni mediche e/o psicologiche in favore di richiedenti protezione internazionale vittime di tortura: quanto e come vengono considerate?

Commissione: L'accompagnamento può non essere utile per il richiedente che si sente “legato” a quanto raccontato in precedenza all'operatore e dunque meno libero di parlare. È forse preferibile vedersi periodicamente con gli operatori (come in questa sede) piuttosto che essere presenti alle audizioni. Ad ogni modo la decisione viene presa dal Presidente della Commissione. La presenza di un avvocato è invece automaticamente consentita (senza ovviamente possibilità di interloquire).
- La documentazione di supporto viene valutata e come? Su quale tipo di documentazione è utile concentrarsi? È utile tradurre la documentazione? Quali indicazioni vengono fornite dalla Commissione Nazionale relativamente alla valutazione delle informazioni sui Paesi di origine? Esistevano delle linee guida della Commissione Nazionale del 2005 che contenevano molte indicazioni sulla normativa e sull'orientamento dell'UNHCR. Sono state in qualche modo riformate con l'entrata in vigore dei decreti successivi (in particolare a seguito dell'introduzione della protezione sussidiaria) o le commissioni si attengono ancora a queste?
Commissione: spesso il C3 non è compilato, ma c'è tempo per integrare fino alla decisione. Alcuni richiedenti asilo scelgono di raccontare la loro storia solo in Commissione. L'invio da parte dei richiedenti di molto materiale che si reperisce on line è inutile. Servono invece informazioni specifiche sul perché si fa la domanda di protezione. Un lavoro fatto sulle memorie integrative è di estremo aiuto per la Commissione, a patto che sia incentrato sulle condizioni personali del richiedente asilo. I documenti, quando possibile, sono preferibili in originale piuttosto che in fotocopia. La loro veridicità è controllata attraverso una banca dati del MAE, ovvero (quando possibile) rivolgendosi alla fonte che li ha emessi. Non c'è un apposito ufficio di riferimento. Naturalmente, sia per le informazioni COI sia per le relazioni mediche, grande importanza viene data a chi le redige. Le relazioni dei progetti SPRAR o delle strutture pubbliche hanno più valore di altre. È sempre consigliabile inviare tutti i documenti già prima dell'audizione.
- Connessioni tra tratta e asilo: quali domande vengono poste nel caso in cui ci si trovi davanti a richiedenti protezione che potrebbero avere questo vissuto (con particolare riferimento, ovviamente, a donne nigeriane)? Come viene presa in considerazione la giurisprudenza in materia? Vengono valutate eventuali relazioni redatte da associazioni o enti che si occupano di lotta alla tratta?
Commissione: si fa un tentativo di indagare la vicenda anche dal punto di vista della tratta. Spesso tuttavia le persone intervistate non agevolano questo approfondimento. Notiamo poi uno scollamento fra servizi, in quanto molte persone non conoscono la possibilità dell'art.18 per le vittime di tratta. A Siracusa esiste un Servizio di orientamento presso la Commissione e, se alla persona interessa, è possibile indirizzarla lì, una volta uscita dall'audizione.
[si concorda sulla necessità di fare rete fra operatori di Oltre la Strada e SPRAR per intercettare queste donne e tutelarle anche dall'uso strumentale della domanda di protezione che spesso le reti di sfruttamento le obbligano a fare]
- Quali sono i criteri seguiti per giungere alla decisione di chiedere al Questore il rilascio di un pds per motivi umanitari?
Commissione: in genere sono i) gravi condizioni di salute (soprattutto se c'è certificazione del Servizio Pubblico); ii) gravidanza, presenza di neonati; iii) necessità di preservare l'unità familiare; iv) situazioni limite in cui è difficile riconoscere una protezione internazionale (ad es.: Cubani a cui è impedito il reingresso a Cuba)
- Comportamento nei confronti di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo: viene valutato il percorso di integrazione sul territorio anche se questo non è prettamente pertinente rispetto alla protezione?
Commissione: grande importanza viene attribuita alla figura del tutore
- Richiedenti asilo trattenuti nel CIE: 1) quali sono per loro i tempi di audizione? Sono i medesimi per le persone che fanno domanda quando sono già trattenuti e per quelli trattenuti in seguito alla presentazione della domanda di protezione ai sensi dell'art. 21 del decreto procedure?

Commissione: i tempi sono rapidissimi; vi sono sessioni straordinarie per questo motivo. Non risultano differenze fra chi è già trattenuto e chi viene trattenuto a seguito della domanda.

- Quali modalità di valutazione vengono adottate nel caso in cui il richiedente abbia riportato una condanna per reati di cui all'art. 12 e 16 D.lgs. 251/07? Qual è l'esperienza o l'orientamento della Commissione in proposito?

Commissione: c'è disponibilità a valutare caso per caso. Lo spaccio non è considerato esclusione se non ci sono aggravanti.

- Come viene valutato il fatto che le persone abbiano subito trattamenti inumani o degradanti in Libia ma non ne rischino nel proprio Paese di origine?

Commissione: per ora sono state riconosciute forme di protezione a persone che avevano perso un figlio sotto i bombardamenti.

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